Appalti e concessioni riservati

 

Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici

Capo III – Svolgimento delle procedure per i settori ordinari

Titolo V – Esecuzione

Art. 112. Appalti e concessioni riservati.

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e  loro  consorzi  il  cui  scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale  delle  persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione  nel contesto di programmi di lavoro protetti quando  almeno  il  30  per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo  1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall’articolo 4 della legge  8  novembre 1991,    381,  gli  ex  degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari,  i soggetti  in  trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori  in  età lavorativa  in  situazioni di difficoltà  familiare,  le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n. 354 e successive modificazioni.

3. Il bando di gara o l’avviso di preinformazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento: 5 luglio 2022

 

 

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