Base di asta e valore stimato

 

Non bisogna confondere la “base di asta” con il “valore stimato del contratto”. Perché sono due ben distinti elementi, differenti fra loro.

 

Un parere ministeriale sul tema.
Come risposta a un’interpellanza per un chiarimento sul tema:

“per l’operatore economico, quale valore è al centro degli atti di gara?”

Domanda qui riassunta per sommi capi, il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato un Suo parere. Con una nota del servizio giuridico n. 581/2019, nei documenti di gara bisogna indicare:

1) il valore della base d’asta;
2) il valore stimato del contratto di appalto.

Questo principio trova applicazione nelle procedure di affidamento per i lavori, le forniture e servizi. Per gli operatori economici, nei documenti di gara si tiene in considerazione la base d’asta, evidenziata dalla stazione appaltante. In altre parole, i concorrenti che depositano la loro offerta, nel termine e luogo indicato nel bando di gara, devono prendere in considerazione la base d’asta.
Se il bando di gara prevede la possibilità di estendere la durata del contratto, prevista come opzione nelle clausole, è irrilevante.

 

Come si determina la base d’asta.
Il valore della base d’asta è in funzione dell’oggetto contrattuale. Pare ovvio ma in altre parole, è una stima che dipende da numerosi fattori tecnici. La procedura si basa sui prezzari che ogni Regione pubblica sui propri siti istituzionali. Nelle costruzioni, per esempio, si utilizza il sistema del “computo metrico” al quale, si praticano i costi unitari indicati dai prezzari di cui sopra. Si può affermare che la base d’asta è una stima sul costo complessivo del contratto, a carico del committente, differenziato in due elementi:

1) un valore soggetto a ribasso;
2) un valore non soggetto a ribasso, per la sicurezza dei lavoratori.

In linee generali, in funzione dell’oggetto contrattuale, il valore della base d’asta può essere determinato utilizzando diverse fonti:

– i costi medi rilevati dal Genio Civile;
– rilevazioni statistiche;
– prezzari pubblicati dalle varie Regioni.

 

Prezzario delle Regioni.
Il prezzario delle Regioni indica:
– il valore delle opere compiute;
– un elenco dei prezzi per tipologie;
– note su lavorazioni e relative norme di misurazione.

A titolo di esempio, i prezzari regionali sono raccolti e resi disponibili sul web dalla Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE):

https://ance.it/prezzari-regionali/

 

Come si determina il valore stimato del contratto.
Ben inteso che la base d’asta è il valore di riferimento per la presentazione delle offerte economiche, il Ministero delle Infrastrutture ha precisato che per il “valore stimato del contratto”, la norma cui fare riferimento è l’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 50/2016:

Art. 35
Soglie di rilevanza comunitaria  e  metodi  di  calcolo  del valore stimato degli appalti.

  1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.

 

A cosa serve il valore complessivo.
Il valore complessivo del contratto di appalto (art. 35), serve per individuare la corretta procedura che la stazione appaltante deve seguire. Ad esempio, per determinare gli obblighi di pubblicità, se trattasi di un contratto di rilevanza europea o sotto soglia, obblighi previsti dall’art. 21, in merito al “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” del D.lgs. 50/2016.

 


Fonte:
– Ministero delle Infrastrutture;
– Decreto legislativo 50/2016.

 

Sito di ricerca:
www.anticorruzione.it

 

www.normattiva.it

 

www.gazzettaufficiale.it

 


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Operatori economici nelle gare di appalto.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento  dei contratti pubblici gli operatori economici  di cui  all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché  gli  operatori  economici  stabiliti  in altri Stati membri, costituiti  conformemente  (…. continua)


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2022

 

 

 

 

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