Contratti sotto soglia nelle gare di appalto

 

Se la tua impresa opera a livello locale e non hai grandi mezzi, può essere una soluzione interessante partecipare alle gare di appalto o di concessioni sotto soglia, art. 35 del codice. In questa pagina evidenzierò le caratteristiche dei contratti sotto soglia, art. 36 del codice, e come avrai già intuito, le due norme richiamate (art. 35 e 36 del codice) sono correlate. I contratti sotto soglia si riferiscono a dei valori medio bassi per i quali, gli enti appaltanti hanno una discreta autonomia gestionale. Questo non significa che non esiste controllo anzi, è il contrario, nel senso che i requisiti oltre che essere di volta in volta calibrati sull’oggetto del bando, i concorrenti devono provare quanto dichiarato. Ad esempio, per i lavori fino a 150.000 euro non è obbligatoria l’attestazione SOA ma per quanto riguarda i requisiti d’idoneità, la capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, la stazione appaltante può chiedere di esibire la documentazione comprovante le richieste per la partecipazione. La norma cui farò riferimento è l’art. 36 del D.lgs. 50/2016.

                                      

Scelta delle procedure e criteri per l’aggiudicazione.
Resta un punto fisso che a prescindere dall’importo del valore contrattuale, gli operatori economici devono possedere i requisiti base indicati dalla stazione appaltante e non ci devono essere motivi di esclusione (art. 80 del codice).

Nel caso di contratti sotto soglia, la stazione appaltante ha gli strumenti per gestire al meglio l’aggiudicazione della gara, utilizzando i criteri di autonomia disciplinati dal codice dei contratti pubblici. Ad esempio, nell’art. 36 (comma 2) del codice si dice che: è “salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”; l’alternativa alla procedura ordinaria di cui sopra è l’affidamento diretto che per importi inferiori a 40.000 euro, può essere gestito anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Caso tipico sono le piccole manutenzioni urgenti non prevedibili, la caldaia che si blocca nel periodo invernale, in questo esempio non è vietata la possibilità di interpellare l’operatore specializzato iscritto nell’elenco dei fornitori.

Proseguendo negli esempi, è frequente che nelle gare indette per la gestione in concessione di ristoranti o bar con valori base sotto soglia, la stazione appaltante procede con l’affidamento tramite procedura aperta e con applicazione del criterio del maggior rialzo rispetto all’importo posto a base di gara, articoli 36 (comma 2, lett. b) e 95 del D.lgs. 50/2016.

Un’altra possibilità per lo svolgimento delle procedure è il mercato elettronico. Quest’ultimo strumento richiede conoscenza nel campo dell’informatica e l’uso di internet, infatti, si tratta di una procedura interamente gestita per via elettronica avvalendosi di una piattaforma a cura di CONSIP S.P.A. la quale, ha il compito di garantire un perfetto funzionamento del sistema: di particolare interesse è la possibilità di transazioni in tempi ridotti fra stazioni appaltanti e fornitori. In ogni caso, anche la procedura del mercato elettronico prevede una verifica sui motivi di esclusione (art. 80 del codice) dei soggetti presenti nel data base.

Il testo integrale dell’art. 36 del codice.
Ti riporto il testo integrale del citato art. 36, per ogni tua valutazione:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
codice dei contratti pubblici

Art. 36
Contratti sotto soglia.

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).

3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2.

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 9, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.

6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5.

7. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 9.

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC di cui all’articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all’articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

 


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

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