Cosa sono i consorzi

 

Il consorzio, disciplinato dalle norme contenute nel TITOLO X “della disciplina della concorrenza e dei consorzi” del codice civile, è una forma aggregativa fra operatori economici e nella generalità dei casi, è composto da microimprese, piccole e medie imprese. Insieme alle cooperative, il consorzio è una delle più collaudate e antiche forme associative presenti in Italia. In tempi più recenti si sono aggiunte le associazioni temporanee d’impresa, previste dal codice dei contratti pubblici. Un’altra forma aggregativa sono le reti d’impresa anch’esse previste dal codice dei contratti pubblici e da leggi speciali, in particolare la legge n. 33 del 9 aprile 2009. Per costituire un consorzio non sono sufficienti due imprese ma una pluralità, non meno di cinque, che in comune accordo stipulano il contratto costitutivo; nel concreto e soprattutto per i problemi di carattere burocratico e fiscale, i consorzi sono formati da numerose imprese che svolgono attività omogenee. Nel corso del tempo, i consorzi hanno assunto un ruolo strategico nel settore agroalimentare e in particolare, nel lattiero caseario. In questi casi, il consorzio ha il compito di conservare e far rispettare a tutti i consorziati, il disciplinare di produzione e qualità in funzione di marchi D.O.P. o I.G.P. riconosciuti. Oltre a queste funzioni operative, al consorzio si affida il ruolo di centrale per gli acquisti e commercializzazione orientata all’esportazione. A norma del codice dei contratti pubblici, il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, il consorzio è riconosciuto dagli enti appaltanti come “operatore economico”  e per questo motivo, il consorzio può partecipare come concorrente alle gare d’appalto.

                              

Gli elementi tipici di un contratto consortile.
Non esiste uno standard uguale per ogni tipo di consorzio. Dipende dall’oggetto che si intende perseguire come ad esempio, tutela di un marchio I.G.P. oppure una struttura che provvede alla internazionalizzazione dei consorziati. In ogni modo, qualunque sia il tipo di consorzio, l’atto costitutivo deve:

1) avere forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
2) indicare l’oggetto, le sede e la durata;
3) specificare gli obblighi a carico di ciascun consorziato;
4) indicare le sanzioni per inadempimenti;
5) indicare i casi di ammissione, recesso e le esclusioni;
6) indicare i ruoli degli organi consortili e rappresentanza in giudizio;
7) le quote a carico dei consorziati.

 

Struttura amministrativa.
Dipende se si tratta di un consorzio con attività interna o esterna. In ogni caso, la caratteristica comune è di avere:

1) un organo direttivo che svolge funzioni amministrative;
2) un collegio sindacale con funzioni di controllo amministrativo;
3) un’assemblea composta dai vari consorziati:
i consorziati si riuniscono in assemblea per deliberare in merito al  bilancio, rinnovo delle cariche sociali e per analizzare le varie proposte.

 

Cenni sui tipi di consorzi.
Esistono due tipi di consorzi:
1) con funzioni di attività interna, che si limita a regolare i rapporti fra i vari consorziati, risolvere eventuali conflitti interni, vigilare sugli obblighi assunti e svolgere servizi comuni a favore dei consorziati come ad esempio, gestione di un magazzino compreso il confezionamento dei prodotti. Le norme di riferimento sono:
– dall’art. 2602 all’art. 2611 del codice civile.

2) con funzioni di attività esterna, che nella sostanza, in aggiunta a tutte le attività di cui sopra, si considera attività esterna quando l’oggetto prevede che il consorzio abbia rapporti con terzi soggetti. Le norme di riferimento sono:
– dall’art. 2612 all’art. 2615-ter del codice civile.

 

Principali norme del codice civile.
A dire il vero, tutte le norme del codice civile sono importanti ma il contenuto degli articoli 2602, 2603, 2604 e 2605 fa capire “cosa sono i consorzi”:

Codice civile

TITOLO X
Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

CAPO II
Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 2602Nozione e norme applicabili.
– Con il contratto di consorzio più imprenditori  istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

– Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.

                            

Art. 2603Forma e contenuto del contratto.
– Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.

– Esso deve indicare:
1) l’oggetto e la durata del consorzio;
2) la sede dell’ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione;
7) le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.

– Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

– Se l’atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o  più  persone,  le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all’autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee,  entro  trenta giorni dalla notizia.

Art. 2604Durata del consorzio.
– In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni.

Art. 2605Controllo sull’attività dei singoli consorziati.
– I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

art. 2615-ter. Società consortili.
– Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto gli scopi indicati nell’art. 2602.

– Un tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

 

Altri richiami al codice civile.
In molti articoli del codice civile si richiama l’applicazione di altre norme del codice. Ad esempio, nell’art. 2615-ter, sui consorzi con attività esterna, sono richiamate le norme del codice civile “nei capi III e seguenti del titolo V”:

nel titolo V ci sono le norme che disciplinano l’esistenza “delle società” e dal capo III e seguenti si disciplinano le società commerciali, a partire dall’art. 2291 “della società in nome collettivo”.

 


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

 

 

 

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