Cosa sono le A.T.I. associazioni temporanee di impresa

 

Acronimo di A.T.I. e codice dei contratti pubblici.

Nel settore degli appalti pubblici si usano diversi acronimi per indicare strumenti e procedure amministrative; uno di questi acronimi è A.T.I. che significa: “associazione temporanea d’impresa”.

A volte, A.T.I. è sostituito da un altro acronimo: R.T.I.

R.T.I. indica “raggruppamento temporaneo d’impresa” che è la stessa cosa di A.T.I. “associazione temporanea d’impresa.

Le A.T.I. sono una forma aggregativa fra operatori economici prevista dal codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016:
– art. 3, comma 1, lettere p), u);
– art. 45, comma 1 e 2;
– art. 48.

 

A cosa servono le A.T.I. e le possibilità operative.
Le associazioni temporanee d’impresa sono composte da due o più operatori economici che cooperano mettendo a disposizione del gruppo le proprie strutture, il personale specializzato, attrezzature e conoscenze, al fine di offrire i requisiti tecnici e professionali richiesti dell’ente appaltante, specificati nei documenti di gara. In linee generali, l’associazione temporanea può essere definita come una soluzione alternativa ai consorzi e le reti di impresa. Una delle caratteristiche delle A.T.I. è l’estemporaneità ossia, la durata del contratto associativo che si limita al tempo strettamente necessario per la partecipazione a una gara di appalto e nel caso di aggiudicazione, al tempo necessario per l’esecuzione del contratto e incasso del credito spettante.

In alcuni casi, chi si aggrega in un’associazione temporanea e trova produttivo l’affiancamento di altri imprenditori, decide di mantenere in vita l’associazione anche dopo la gara di appalto e questo è consentito dalle norme, più esattamente non è vietato e per questo fattibile. La volontà dei legislatori quando hanno teorizzato questa forma aggregativa è stata quella di consentire alle piccole e microimprese di competere con le grandi imprese. Il beneficio è quello di allargare il numero dei competitori e con un mercato più dinamico, la possibilità di ottenere una maggiore qualità e costi calmierati.

 

Altri aspetti operativi delle A.T.I.
Non bisogna trascurare gli aspetti operativi che sono:

– la cooperazione su base volontaria, senza perdere la propria autonomia;
– la possibilità di proporre l’A.T.I. anche nel settore privato.

Infatti, chi aderisce al contratto A.T.I. s’impegna a mantenere la qualità di tutta la filiera, garantire la sicurezza dei luoghi di lavori e dei lavoratori ma nello stesso tempo, mantiene l’autonomia amministrativa e fiscale della propria impresa. Per gli effetti della cooperazione, tramite la A.T.I. è possibile acquisire contratti impegnativi che richiedono strutture importanti ma per il motivo che il partecipante mantiene il controllo della propria impresa è possibile acquisire clienti in proprio.

Come si può intuire, l’associazione temporanea d’impresa nasce con il proposito di partecipare a una gara di appalto per l’aggiudicazione di un contratto pubblico ma si presta a essere usata come strumento anche per l’acquisizione di contratti nel settore privato.

 

A.T.I. e appalti nel settore privato.
Se l’associazione temporanea d’imprese trova un buon equilibrio organizzativo, gli associati, pur mantenendo la propria autonomia, possono concorrere per l’acquisizione di contratti nel settore privato. In questi casi e con l’assistenza di uno studio legale:

a) già negli accordi preliminari fra A.T.I. e committente si specificano le parti che verranno eseguite in subappalto;
b) il contratto specifica le lavorazioni e le imprese in subappalto;
c) l’impresa capo fila consegna al committente tutte le credenziali che normalmente sono previste per gli appalti pubblici;
d) il committente sottoscrive il contratto nel quale, con specifica approvazione autorizza il subappalto, ai sensi dell’articolo 1656 del codice civile.

In alcuni rari casi, nel settore dell’edilizia per la ristrutturazione di edifici, si preferisce offrire al committente un lavoro “chiavi in mano”, tutto incluso, dove l’impresa capo fila della A.T.I. esegue ogni lavorazione sotto la propria responsabilità ma, di fatto, usa anche le strutture organizzative degli altri associati che intervengono con un rapporto di subappalto non dichiarato, quindi, irregolare.

 

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per alcuni imprenditori esiste la convinzione che l’obbligo della sicurezza dei luoghi di lavoro competa all’A.T.I. in quanto associazione: FALSO.

Nell’associazione temporanea d’impresa tutti gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme che disciplinano la tutela e la salute dei lavoratori e il fatto di far parte di una A.T.I. non diminuisce la responsabilità individuale.

Per l’importanza dell’argomento, i documenti di gara per l’aggiudicazione di un contratto pubblico indicano l’obbligo di rispettare le norme sulla tutela dei luoghi di lavoro e in modo implicito richiamano le norme del decreto legislativo 81/2008, art. 97 e 101, di cui sotto:

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”

Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Art. 97Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni  del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall’articolo  26,  fatte  salve  le disposizioni  di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore   di   lavoro   dell’impresa     Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese  esecutrici  rispetto  al  proprio, prima della trasmissione   dei   suddetti   piani   operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

3-bis.  In  relazione  ai  lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti,  gli  impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter.  Per lo svolgimento  delle attività  di  cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Art. 101 – Obblighi di trasmissione.
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza  e  di  coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera  pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio  piano  operativo  di  sicurezza all’impresa  affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

 


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

 

 

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