Cosa sono le cooperative

 

L’argomento che ha per oggetto le “cooperative” è molto vasto e in questa pagina tenteremo di fare una sintesi, in funzione delle gare di appalto. In Italia, le cooperative esistono da più di un secolo e sono una delle più antiche forme associative, con funzioni mutualistiche in vari settori di attività e molteplici funzioni. Per chi desidera creare una cooperativa orientata nell’acquisizione di contratti con la pubblica amministrazione, ha l’imbarazzo della scelta in merito agli obiettivi e organizzazione interna ma giunti alla fase operativa, per la complessità delle norme, è consigliabile chiedere assistenza a studi legali e commercialisti.

Le “cooperative” possono partecipare come concorrenti nelle gare di appalto indette dalla pubblica amministrazione e la norma cui fare riferimento è l’art. 45 del D.lgs 50/2016.

 

Un breve richiamo al codice civile.
Il codice civile inserisce la cooperativa nelle attività d’impresa e le norme cui facciamo riferimento sono gli articoli, dal 2511 al 2548, del titolo VI “delle società cooperative e delle mutue assicuratrici”. In particolare, gli articoli 2511 e 2512 evidenziano il principio associativo delle cooperative:

 Codice civile

Art. 2511. Società cooperative.
– Le cooperative  sono  società  a  capitale  variabile  con  scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo   comma, e all’articolo 223-sexiesdecies  delle disposizioni  per  l’attuazione  del   presente codice.

 

 Art. 2512. Cooperativa a mutualità prevalente.
– Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

– Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

 

Il numero dei soci.
Il numero dei soci è variabile e il riferimento è l’art. 2522 del codice civile:

 Art. 2522. Numero dei soci.
– Per costituire una società cooperativa è necessario che i  soci siano almeno nove.

– Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.

– Se successivamente alla costituzione il  numero  dei  soci  diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso  deve  essere integrato nel termine massimo di  un  anno,  trascorso  il  quale  la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

– La legge determina il numero minimo di soci necessario  per  la costituzione di particolari categorie di cooperative.

 

Cooperative sociali nelle gare di appalto.
Il codice dei contratti pubblici riserva un trattamento particolare per queste cooperative e la norma cui fare riferimento è l’art. 112 del D.lgs. 50/2016:

D.lgs. 50/2016 – codice dei contratti pubblici

Art. 112. Appalti e concessioni riservati.

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione ad  operatori economici e a cooperative sociali e  loro  consorzi  il  cui  scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale  delle  persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione  nel contesto di programmi di lavoro protetti quando  almeno  il  30  per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo  1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall’articolo 4 della legge  8  novembre 1991,  n.  381,  gli  ex  degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i  soggetti  in  trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i  minori  in  età lavorativa  in  situazioni di difficoltà  familiare,  le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n. 354 e successive modificazioni.

3. Il bando di gara o l’avviso di preinformazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.

 

Albo delle cooperative.

Le società cooperative, i consorzi di cooperative e le cooperative sociali devono essere iscritti all’Albo Nazionale delle Società Cooperative; le cooperative sociali devono essere iscritte anche al competente Albo Regionale.

1) albo nazionale delle società cooperative.
Presso il Ministero dello sviluppo economico esiste l’albo nazionale delle società cooperative (D.M. 23 giugno 2004). Il Ministero, tramite fonte del Registro Imprese, fornisce le notizie in merito alle cooperative esistenti in Italia:

aggiorna l’iscrizione di nuove cooperative, compreso le cancellazioni e loro eventuali di liquidazioni.

La banca dati è consultabile da tutti, senza formalità o spese da parte degli utenti. I dati forniti dal Registro Imprese al Ministero sono gestiti da “InfoCamere”, una società consortile partecipata da tutte le camere di commercio in Italia. In merito all’attendibilità, le notizie divulgate dal Ministero sono aggiornate con una cadenza di 24 ore, salvo disservizi di InfoCamere.

Nel predetto albo, il Ministero dello sviluppo economico fornisce tutti i dati utili per una consultazione, compreso le “società cooperative edilizie”, evidenziate in un apposito albo, anch’esso aggiornato in tempo reale da InfoCamere.

Nella sostanza, tramite l’istituzione di un albo delle cooperative il Ministero svolge un compito di vigilanza per il rispetto dei principi mutualistici e obblighi societari. Su quest’ultimo aspetto, l’attività di controllo prevede la possibilità di provvedimenti sanzionatori, compresa la procedura della liquidazione coatta.

Chi fosse interessato, il Ministero offre anche assistenza tramite provvedimenti di formazione e promozione.

 

2. Albo regionale delle cooperative sociali.
L’attività delle cooperative sociali è disciplinata dalla legge 381 del 8/11/1991. In particolare, le cooperative sociali devono essere iscritte anche nell’Albo Regionale di competenza territoriale, L.381/1991 art. 9:

legge n. 381 del 8 novembre 1991

Art. 9. Normativa regionale.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione.  A  tal  fine istituiscono l’albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l’attività dei servizi  socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale  e  di  sviluppo della occupazione.  (1)

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell’ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori  e  l’applicazione   delle   norme contrattuali vigenti.  (1)

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e  allo  sviluppo  della  cooperazione    Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.  (1)

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(1) Nostra annotazione:
le regioni hanno già emanato le norme di attuazione indicate nel comma 1. Per quanto riguarda le convenzioni, promozioni e sostegno alle cooperative sociali esistono diverse disposizioni da regione a regione.

 


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

 

 

 

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