Cosa sono le reti di impresa

 

La rete di impresa è una forma aggregativa finalizzata alle attività economiche organizzate composta da due o più imprese che secondo i legislatori, è uno strumento che si affianca ai consorzi fra imprese. Infatti, l’aspetto centrale è la cooperazione su base volontaria delle imprese aderenti che, senza perdere la propria autonomia, s’impegnano a gestire un programma come ad esempio:

– la gestione comune di una banca dati per lo scambio d’informazioni;
– collaborazioni per le attività di produzione in comune;
– gestione congiunta delle attività commerciali;
– creazione e gestione di un centro per le ricerche tecnologiche;
– attività fieristiche all’estero e promozioni per l’esportazione.

Come si può notare la rete di impresa si presta a numerose attività ma per i detrattori di questa forma aggregativa, non è altro che una replica con qualche modifica marginale del già esistente consorzio. In effetti, dalla lettura dei numerosi testi legislativi sulle reti di impresa non si può escludere che esistono alcune analogie con il consorzio. Senza entrare nel merito delle polemiche, le reti di impresa sono disciplinate da una cospicua quantità di norme in continua evoluzione e fra queste, in particolare la legge 9 aprile 2009 n. 33. Questa norma è il provvedimento per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 “recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, tenendo presente che l’originario provvedimento è stato modificato dal successivo decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

Analizzando i testi legislativi di cui sopra e dai risultati ottenuti dalle attuali reti di impresa operative in vari settori, sorte già nel 2009, si può affermare che l’intenzione di voler offrire un nuovo strumento alle imprese per realizzare obiettivi ambiziosi è stato centrato. Di particolare interesse è la possibilità di poter aggregare imprese specializzate in campi anche diversi fra loro e di varie dimensioni, dalle piccole e medie imprese alle microimprese. Ogni impresa porta la sua conoscenza e mettendo a disposizione la propria struttura secondo il principio della condivisione, quindi, tutti gli aderenti agiscono con finalità reciproche, è possibile affrontare le fasi di crisi internazionale. Molto dipende dalla volontà di fare squadra ma senza dover liquidare la propria attività, infatti, ogni aderente alla rete di impresa mantiene la propria autonomia giuridica, amministrativa e fiscale.

Per quanto riguarda la questione operativa per la gestione, solo in apparenza le reti di impresa sono meno complicate ed onerose rispetto ad altre soluzioni, per il motivo che la burocrazia rappresenta un peso amministrativo non indifferente che può essere gestito, a condizione di avere una equipe di professionisti esterni sempre a disposizione oppure, in alternativa, assumere personale qualificato che vi lavorano a tempo pieno.

Nel merito delle reti di imprese, è utile prendere in visione il D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

In particolare, bisogna fare attenzione all’articolo 3, punto 4-ter del citato D.L. 5/2009, che definisce la nozione del contratto di rete:

DECRETO LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5
“Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.”

Art. 3 – Distretti produttivi e reti di imprese.
1. All’articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: “, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali” sono soppresse.

2. All’articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 “a) fiscali:

 1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’IRES;

 2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell’articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

 3) tra i soggetti passivi dell’IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l’opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

 4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

 5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;

 6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l’Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

 7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

 8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

 9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

 10) resta fermo l’assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l’applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l’aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

 11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

 12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l’ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

 13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

 14) la ripartizione del carico tributario derivante dall’attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

 15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato; (21)

3. Al comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

 “anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317”. (21)

3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.

3-ter. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

4. Dall’attuazione del comma 1, nonché dell’articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l’anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. (21)

4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell’ assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle imprese per finalità di sostegno dell’economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito ad eccezione delle operazioni a favore delle imprese per finalità di sostegno dell’economia, che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all’articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere, per l’anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell’aggregazione delle imprese di minore dimensione.

4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi:

 1) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221;

 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

 3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e’ stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo. (17)

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa.

L’ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d’ufficio della modifica;

se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede;

con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (18)

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) , della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni , previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.

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AGGIORNAMENTO (17) Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l’art. 45, comma 3) che “Al contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall’articolo 42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203”.

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AGGIORNAMENTO (18) Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l’art. 36, comma 5) che “Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo”.

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AGGIORNAMENTO (21) La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l’art. 1, comma 583, lettera c)) che a partire dall’anno d’imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.

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Art. 4 – Aggregazione tra imprese

1. Per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale,  realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell’anno 2009, si considera riconosciuto,  ai  fini  fiscali,  il valore  attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell’articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell’anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 sui  beni strumentali  materiali  e  immateriali,  per  un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di  aggregazione  aziendale  partecipino  esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano  parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai  fini  delle imposte sui redditi e dell’imposta  regionale sulle  attività  produttive  a decorrere  dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle  operazioni  di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle  condizioni  che  consentono  il  riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.

5. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. La società risultante dall’aggregazione, che nei primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV,  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni  iscritti  o rivalutati  ai  sensi  dei  commi da 1 a 5, decade dall’agevolazione, fatta salva l’attivazione della procedura di cui all’articolo  37-bis,  comma  8, del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza  prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l’imposta sul reddito delle società e l’imposta regionale sulle attività  produttive  dovute  sul maggior reddito, relativo  anche  ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere  conto  dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei  commi  1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari  a 300  milioni  di  euro delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, giacenti sull’apposito conto di tesoreria, a cura del titolare  del  medesimo conto,  è  trasferita al conto di tesoreria intestato  al fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.   295,  per  le  finalità connesse  alle  attività  di  credito all’esportazione.

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AGGIORNAMENTO – la legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33 (Gazzetta ufficiale n.85 del 11 aprile 2009 – S.O. n. 49) dal titolo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.”, ha disposto (con l’art. 1) la modifica dell’art. 3, comma 3, numero 10) e l’introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies.


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

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