Criteri di selezione e soccorso istruttorio

 

Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici

SEZIONE II
Selezione delle offerte

Art. 83 Criteri di selezione e soccorso istruttorio.

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.

2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti  e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente  l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i  lavori, con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del presente  codice,  previo parere delle  competenti Commissioni parlamentari,  sono disciplinati,  nel  rispetto dei principi di cui al presente articolo e  anche al fine di favorire l’accesso da  parte delle microimprese  e  delle  piccole  e  medie imprese, il sistema di qualificazione,  i  casi  e  le  modalità  di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono  essere  posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all’articolo 45, lettere b) e  c)e  la documentazione  richiesta  ai  fini  della dimostrazione del  loro possesso  di  cui  all’allegato    Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo  216,  comma 14.

3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in  uno  dei registri  professionali  o  commerciali  di cui  all’allegato  XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità  vigenti  nello Stato membro nel quale è  stabilito ovvero mediante  attestazione, sotto la propria responsabilità,  che il certificato  prodotto  è stato rilasciato da uno  dei  registri  professionali o  commerciali istituiti  nel  Paese  in  cui  è    Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati  o gli offerenti  devono  essere  in  possesso di una   particolare autorizzazione ovvero appartenere a una  particolare organizzazione per poter  prestare  nel  proprio  Paese  d’origine  i  servizi   in questione, la stazione appaltante può chiedere loro  di  provare  il possesso  di   tale autorizzazione  ovvero   l’appartenenza all’organizzazione.

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b),le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo  nel settore  di attività oggetto dell’appalto;
b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore  stimato dell’appalto, calcolato in  relazione al periodo di  riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate  relative ai rischi specifici connessi alla natura  dei  servizi  e  forniture, oggetto di affidamento.  La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori  economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale sistema.

6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono  richiedere  requisiti per  garantire  che   gli   operatori economici possiedano le risorse umane e  tecniche  e  l’esperienza necessarie  per  eseguire  l’appalto con  un  adeguato  standard  di qualità. Nelle procedure d’appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di  installazione, servizi  o  lavori,  la capacità professionale degli operatori  economici di fornire  tali servizi o di eseguire l’installazione o  i  lavori  è  valutata con riferimento  alla   loro  competenza,   efficienza, esperienza  e affidabilità.  Le informazioni  richieste non  possono   eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione deve, comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all’articolo 84 nonché quanto  previsto  in  materia   di   prova   documentale preliminare dall’articolo 85, la dimostrazione dei requisiti  di  cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all’articolo 86, commi 4 e 5.

8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando  di gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano  la  verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle  competenze tecniche e professionali, ivi comprese le  risorse  umane,  organiche all’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e),  f)  e  g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui  gli  stessi requisiti devono essere posseduti   dai   singoli   concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal  presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui  all’articolo  85,   con esclusione di quelle afferenti all’offerta  economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un  termine, non superiore a dieci giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione  del  contenuto  o del soggetto responsabile della stessa.

10. E’ istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione,  il sistema del rating di impresa e delle relative  premialità, per il quale l’Autorità rilascia  apposita  certificazione  agli  operatori economici,  su    Il suddetto  sistema  è  connesso   a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici  qualitativi  e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti    definitivi che esprimono  l’affidabilità dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di  rilascio  della relativa certificazione, mediante linee guida  adottate  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione.
Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle  richieste estorsive e corruttive da parte delle  imprese  titolari  di  appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e  servizi,  prevedendo  altresì  uno  specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa  o  tardiva  denuncia.
I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma  tengono  conto,  in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato  utilizzo  del soccorso istruttorio,  all’applicazione  delle  disposizioni   sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi  e  dei  costi  nell’esecuzione  dei  contratti  e dell’incidenza  e degli  esiti  del  contenzioso  sia  in  sede   di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di  esecuzione  del contratto. Per il calcolo del rating di impresa  si  tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento  avviate  dopo l’entrata  in   vigore   della   presente disposizione. L’ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all’entrata  in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.

 


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

 

 

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