Definizioni

 

Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici

PARTE I
Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni

TITOLO I
Principi generali e diposizioni comuni

Art. 3 Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:
p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione  temporanea  di  imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai  sensi  del  decreto  legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi,  costituito, anche  mediante scrittura privata,  allo  scopo  di  partecipare  alla  procedura  di affidamento di uno  specifico  contratto   pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;

v) «consorzio», i consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica;

 


* * *

 

A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

 

 

* sito ideato da Fabbri-Re  – viale Espinasse, 80 –  20156 Milano *