Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici
PARTE I
Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni
TITOLO I
Principi generali e diposizioni comuni
Art. 3 – Definizioni.
1. Ai fini del presente codice si intende per:
p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;
v) «consorzio», i consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica;
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A cura della redazione.
Pubblicato il: 10 luglio 2021
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