Garanzie definitive

 

In questa pagina Vi riportiamo il testo integrale della norma che riguarda il tema delle garanzie definitive.

 

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 103. – Garanzie definitive.

1. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a  sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3,  pari  al  10  per  cento  dell’importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza,  l’importo  della  garanzia  è indicato  nella  misura massima del 10  per  cento  dell’importo contrattuale.  Al  fine  di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti  il  10  per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento  di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento  dei danni derivanti dall’eventuale  inadempimento  delle obbligazioni  stesse, nonché  a  garanzia  del  rimborso  delle  somme pagate   in   più all’esecutore rispetto alle  risultanze  della liquidazione  finale, salva  comunque   la   risarcibilità   del   maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data  di emissione del certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso  di inottemperanza,  la reintegrazione si  effettua  a  valere  sui  ratei  di   prezzo   da corrispondere all’esecutore.  Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo  93,  comma 7, per la garanzia provvisoria;

2. Le stazioni appaltanti  hanno  il  diritto  di  valersi  della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per  l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori,  servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto  di  valersi  della  cauzione  per provvedere al  pagamento  di quanto  dovuto  dall’esecutore  per  le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei  regolamenti  sulla tutela, protezione,  assicurazione,  assistenza  e sicurezza fisica  dei lavoratori comunque presenti in cantiere  o  nei luoghi  dove  viene prestato il servizio nei casi di  appalti  di  servizi.  Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e  prescrizioni  dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei  lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

3. La mancata costituzione della garanzia di  cui  al  comma  1 determina  la  decadenza  dell’affidamento  e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di  offerta  da  parte  della stazione appaltante, che aggiudica  l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a  scelta dell’appaltatore può  essere  rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva  escussione  del  debitore principale, la  rinuncia all’eccezione  di  cui  all’articolo  1957, secondo  comma,  del  codice civile,  nonché  l’operatività  della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite  massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del  certificato  di  regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data  di  ultimazione dei lavori  risultante  dal  relativo  certificato.  Lo svincolo  è automatico, senza necessità di nulla osta del  committente,  con  la sola condizione della preventiva consegna  all’istituto  garante,  da parte dell’appaltatore  o  del  concessionario,   degli  stati  di avanzamento dei lavori o di analogo  documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo  nei  quindici giorni dalla consegna  degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento  del  garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. Il pagamento della  rata  di  saldo è subordinato  alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o  assicurativa pari  all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato  per  il  periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo  o della verifica di conformità  nel caso  di  appalti  di  servizi  o forniture e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

7. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e  consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra  i  danni  subiti dalle stazioni  appaltanti  a  causa  del  danneggiamento o della distruzione totale  o  parziale  di   impianti   ed   opere,   anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.  Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della  somma da  assicurare  che,  di  norma,  corrisponde all’importo del contratto stesso  qualora  non  sussistano  motivate particolari  circostanze  che impongano  un  importo  da  assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è  pari  al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed  un massimo di  5.000.000  di  euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato  di  collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei  lavori  risultante  dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme  dovute a titolo  di premio o di  commissione   da parte dell’esecutore  non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data  di emissione del certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla  data  di ultimazione dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato,  una polizza indennitaria decennale  a  copertura  dei  rischi  di  rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi  derivanti  da  gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in  favore  del committente non appena questi lo  richieda,  anche  in   pendenza dell’accertamento  della responsabilità e senza   che   occorrano consensi  ed  autorizzazioni  di qualunque  specie.  Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40  per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto  riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza  di assicurazione della responsabilità  civile per danni  cagionati a terzi, con decorrenza dalla data  di  emissione del certificato  di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione  e  per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per  cento  del valore dell’opera realizzata con un minimo  di  500.000 euro  ed  un massimo di 5.000.000 di euro.

9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto con il Ministro  delle infrastrutture  e  dei   trasporti  e  previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

11. E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui  all’articolo  36, comma 2, lettera a),  nonché  per  gli  appalti  da  eseguirsi  da operatori economici di comprovata solidità nonché per le  forniture di beni che per la  loro  natura,  o  per  l’uso  speciale  cui  sono destinati, debbano  essere  acquistati  nel  luogo  di  produzione  o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali  deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

 


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

 

 

 

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