Garanzie per la partecipazione alla procedura

 

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 93. – Garanzie per la partecipazione alla procedura.

1. L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle  prestazioni  oggetto  del contratto e al grado  di  rischio  ad  esso  connesso, la  stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della  cauzione  sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in  forma  aggregata  da  centrali  di committenza,  l’importo della  garanzia  è  fissato nel  bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.  In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare  tutte  le  imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante  non  richiedere le garanzie di cui al presente articolo.

2. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta  dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari  o  in  titoli  del debito pubblico  garantiti dallo  Stato  al  corso  del  giorno  del deposito, presso una sezione di tesoreria  provinciale  o  presso  le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo  svincolo,  il comma 9.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere  rilasciata  da  imprese  bancarie  o assicurative che rispondano ai  requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o  rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui  all’articolo 106 del  decreto legislativo 1 settembre  1993,  n.  385, che svolgono in via esclusiva  o  prevalente attività  di  rilascio  di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di  una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58 e  che abbiano  i requisiti minimi di solvibilità richiesti  dalla  vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente  la  rinuncia   al beneficio della preventiva escussione  del  debitore  principale,  la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo  comma,  del codice civile, nonché l’operatività della garanzia  medesima  entro quindici giorni, a semplice  richiesta  scritta   della   stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del  procedimento,  e  possono altresì prescrivere che l’offerta  sia  corredata  dall’impegno  del garante a rinnovare  la garanzia,  su  richiesta  della   stazione appaltante nel corso della procedura , per  la  durata  indicata  nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non  sia  ancora intervenuta l’aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n. 159; la garanzia  è  svincolata  automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

7. L’importo della garanzia, e  del  suo  eventuale  rinnovo,  è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai  quali  venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi  delle  norme  europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC  17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione  del  50  per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo,  anche  nei confronti  delle microimprese,  piccole  e  medie  imprese   e   dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari  costituiti esclusivamente  da microimprese,  piccole  e  medie  imprese.  Nei contratti relativi a lavori, servizi  o  forniture,  l’importo  della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto  del  30  per  cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo  periodo,  per  gli operatori  economici  in  possesso  di registrazione   al   sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  novembre 2009,  o  del  20  per  cento  per  gli operatori  in  possesso   di certificazione ambientale ai sensi della norma  UNI  ENISO14001.  Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia  e del suo  eventuale  rinnovo  è ridotto  del 20 per  cento,  anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo,  per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50  per  cento  del  valore dei  beni  e servizi  oggetto  del  contratto  stesso,  del  marchio  di qualità ecologica dell’Unione   europea  (Ecolabel   UE) ai sensi   del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi  o forniture, l’importo della garanzia e del suo  eventuale  rinnovo  è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi  primo, secondo,  terzo  e  quarto  per  gli  operatori economici che sviluppano un inventario di gas  ad  effetto  serra  ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica  (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma  UNI  ISO/TS  14067.  Per fruire delle riduzioni di cui al presente  comma, l’operatore economico segnala, in sede  di  offerta, il possesso  dei  relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione  del  modello  organizzativo,  ai  sensi   del   decreto legislativo n. 231/2001 o  di  certificazione  social  accountability 8000, o di certificazione del sistema  di  gestione  a  tutela  della sicurezza e della salute dei lavoratori, o  di  certificazione  OHSAS 18001, o di certificazione  UNI  CEI  EN  ISO  50001  riguardante  il sistema di gestione dell’energia  o  UNI  CEI  11352  riguardante  la certificazione di operatività in qualità  di  ESC  (Energy  Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e  per  gli operatori  economici in  possesso  della  certificazione  ISO  27001 riguardante  il   sistema di   gestione   della   sicurezza   delle informazioni. ((In caso  di cumulo delle  riduzioni,  la  riduzione successiva deve  essere  calcolata sull’importo  che  risulta  dalla riduzione precedente.

8. L’offerta è altresì corredata, a  pena   di   esclusione, dall’impegno di un  fideiussore, anche diverso da quello che  ha rilasciato  la  garanzia provvisoria,  a  rilasciare   la   garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora  l’offerente risultasse affidatario.  Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi  allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.

9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al  comma  1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia  ancora  scaduto  il termine di efficacia della garanzia.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti  di  servizi aventi a oggetto la redazione della  progettazione  e  del  piano  di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

 


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

 

 

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