I vantaggi di un consorzio

 

Nelle pagine “cosa sono i consorzi” e “le varie forme dei consorzi”, abbiamo sintetizzato un argomento molto complesso evidenziando gli aspetti operativi. In Italia, il consorzio esiste da un secolo e nel corso del tempo, è rimasto intatto il principio cooperativistico fra imprenditori per affrontare insieme i problemi del mercato, in particolare le crisi geopolitiche internazionali che si estendono all’economia locale.

Dati statistici.
A tutto il 2017, nel solo settore agroalimentare esistono 147 consorzi per la tutela di prodotti a marchio D.O.P. e I.G.P. in vari settori, dal lattiero caseario agli insaccati. Questi consorzi hanno una struttura organizzativa complessa e nella sostanza, sono un presidio che mantengono tradizioni italiane.

Per questi consorzi esiste una procedura amministrativa che prevede il rilascio di un’autorizzazione, con Decreto Ministeriale, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come prevede l’articolo 14 delle legge 526 del 21 dicembre 1999, sulle  “disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee – legge comunitaria 1999”. Questa legge è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000 (suppl. ordinario n. 15). 

 

I vantaggi di un consorzio esterno.
Consorzio significa condividere su base volontaria conoscenze, risorse aziendali e finanziarie. In alcuni casi, lo scopo è formare una squadra di imprenditori determinati nel partecipare a tutte le gare di appalto indette dalla pubblica amministrazione in Italia e nell’Unione Europea.

Nell’esempio di cui sopra, si tratta di consorzi con attività esterna e questa forma di raggruppamento presenta alcuni vantaggi:
1) partecipazione alle gare di appalto.
Il consorzio esterno deve essere iscritto nel Registro Imprese, quindi, è un soggetto giuridico con partita I.V.A. come una qualsiasi società commerciale. Nel concreto, funziona come se fosse una associazione temporanea d’impresa con il particolare che il consorzio esiste da un secolo. Con la partecipazione a una gara di appalto, il consorzio consegna all’ente appaltante la propria offerta in nome e per conto di tutti i consorziati i quali, per effetto degli obblighi sorti con l’adesione al consorzio, s’impegnano a loro volta ma senza sottoscrizione di un formale atto dichiarativo in merito all’assunzione di responsabilità.

2) esecuzione del contratto d’appalto per lavori.
Nel caso di aggiudicazione, il consorzio si comporta in modo simile alle A.T.I.  le associazioni temporanee d’impresa. Nel caso di lavori, le attività saranno eseguite in modo unitario sotto la vigilanza di un responsabile del consorzio ma ogni consorziato, avrà l’onere di svolgere le attività di propria competenza e con la propria organizzazione. Il consorzio potrà avere delle proprie attrezzature e personale qualificato, da utilizzare nelle lavorazioni in comune o in supporto ai consorziati.

3) ripartizione del rischio d’impresa.
Tramite il consorzio, il rischio d’impresa che ci può essere nell’esecuzione di un lavoro è ripartito fra tutti i consorziati e in questo modo, è possibile ridurre le perdite. Un rischio può anche essere il fallimento del fornitore per attrezzature ad alto valore tecnologico, costringendo il consorzio ad acquistare da altri soggetti a costi più elevati e insinuarsi come creditori nel fallimento per il ricupero delle somme versate come anticipo. Un altro esempio sono i ritardi cronici sui pagamenti che possono essere risolti tramite una società di factoring, grazie al potere contrattuale del consorzio.

Altri vantaggi per i lavoratori.
A prescindere dalla forma, attività interna o esterna, nella generalità dei casi il consorzio adotta un disciplinare anche sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Se il disciplinare lo prevede, il consorzio organizza corsi di aggiornamento e vigilanza dei luoghi di lavoro, attuando l’art. 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008:

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”

Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I
misure di tutela e obblighi

Art. 15Misure generali di tutela.

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite  in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella  scelta  delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro  e  produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune   per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,  anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e  di  pericolo grave e immediato;
v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

 


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

 

 

 

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