I vantaggi di una A.T.I.

 

Nelle pagine “cosa sono le A.T.I.” e “le varie forme delle A.T.I.” Vi abbiamo elencato alcuni fra i più importanti aspetti operativi.
Sulla questione dei vantaggi che offre un’associazione temporanea, esistono alcuni problemi basilari e fra questi, è tenere insieme e coordinare diverse imprese dove ognuna ha proprie cognizioni organizzative. Questo aspetto può essere mitigato se l’accordo associativo prevede precisi obblighi e sanzioni nel caso di inadempimento. A volte, le divergenze fra imprenditori associati producono effetti negativi per il buon fine del contratto di appalto.

                  

 

Breve richiamo alle nozioni principali.
Le A.T.I. sono previste dal D.lgs. 50/2016 (art. 45 e 48) ma non sono previste dal codice civile. Per costituire una associazione temporanea A.T.I. sono sufficienti due soggetti economici i quali, si associano con lo scopo di mettere in comune le proprie capacità e partecipare a una gara pubblica di appalto. Nel caso di aggiudicazione, gli associati porteranno a termine il contratto.

Esiste la società capo gruppo alla quale, è conferito un mandato irrevocabile con rappresentanza; tramite il mandato, vi sarà un solo interlocutore per tutti i vari adempimenti con l’ente appaltante.

In funzione al tipo di organizzazione ci sono tre modelli A.T.I.:
– A.T.I. orizzontali, i partecipanti svolgono l’attività nel medesimo settore;
– A.T.I. verticali, i partecipanti svolgono la propria attività in diversi settori;
– A.T.I. miste, composte da sub-associazioni orizzontali e verticali.

L’associazione A.T.I. che partecipa a una gara di appalto consegna all’ente appaltante un’offerta tramite la società capo gruppo e gli associati non possono consegnare una propria offerta, in concorrenza con la A.T.I. nella quale risulta essere associato.
Per la costituzione dell’associazione, si può procedere con un atto pubblico o scrittura privata ma in ogni caso, le firme devono essere autenticate, non è prevista l’iscrizione al registro imprese.

Per questo motivo le A.T.I. non si possono qualificare come delle società, ma se il contratto di appalto prevede lo scorporo di alcune parti per l’esecuzione dei lavori, l’associazione è assimilabile, ai fini fiscali, a una società di fatto:

l’A.T.I. adempie tutte le incombenze contabili previste per le società di fatto mentre gli associati, sono soggetti all’imposizione applicabile alle quote del reddito di propria spettanza.

 

I vantaggi.
Dalle norme che disciplinano le associazioni temporanee d’impresa (A.T.I.), si può affermare che i vantaggi sono i seguenti:

– opportunità per microimprese e ditte artigiane.
In molti casi, i requisiti imposti dall’ente appaltante per concorrere a una gara di appalto escludono, di fatto, le microimprese e le ditte individuali artigiane;
tramite il raggruppamento di vari soggetti economici, è possibile sommare i requisiti individuali e il risultato è di soddisfare le richieste dell’ente appaltante;
questo consente di partecipare alle gare di appalto in concorrenza con altri soggetti che per effetto delle loro dimensioni aziendali, appartengono alle madie e grandi imprese.

– gestione dell’ufficio gare.
Insieme, è anche possibile organizzare un ufficio gare comune a tutti gli associati che in genere è gestito dalla società capo gruppo; infatti, nelle A.T.I. ben strutturate già esiste l’ufficio gare interno che opera in modo permanente;
se esiste, l’ufficio gare della A.T.I. analizza tutti i bandi pubblicati e trasmette agli associati le varie opportunità; successivamente, gli associati si incontrano e decidono, insieme, quali gare partecipare.  

– accesso al credito.
In alcuni casi, l’associazione temporanea A.T.I. può chiedere a un istituto bancario di essere sottoposta alla valutazione di un rating che tenga conto di tutte le imprese raggruppate, finalizzato a un finanziamento per nuove attrezzature in leasing; la prassi vuole che il finanziamento sia richiesto dalla società capo gruppo e garantito da fideiussioni rilasciate dagli associati, per un periodo limitato che generalmente non supera 48 mesi.
Per effetto delle capacità contrattuali collettive, le A.T.I. possono stabilire accordi con società di factoring per il credito certificato dall’ente appaltante e in questo modo, avere liquidità in tempi brevi.

– altre utilità.
La parola sub-appalto, a volte l’ente appaltante esclude il sub-appalto e la società capo gruppo che potrebbe partecipare da sola, avendo i requisiti, ha tutta convenienza a organizzare un’associazione temporanea. Infatti, i soggetti che aderiscono all’associazione non sono considerati dei sottoposti alla capo gruppo, cosa significa? Non di rado nelle A.T.I esiste un rapporto che nella sostanza è di sub-appalto fra capo gruppo e associati ma per effetto degli articoli 3, 45 e 48 del codice dei contratti pubblici, non esiste sub-appalto; la questione è conosciuta dagli addetti ai lavori e non è un caso che capita di leggere nei documenti di gara l’esistenza di condizioni “anti furbetti”.

 

In linea di massima, se gli associati riescono a stare insieme senza particolari problemi, è possibile mantenere gli accordi della A.T.I. anche per tempi lunghi.

 


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10  luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

 

 

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