Le varie forme dei consorzi

 

Sulla questione dei consorzi sono stati scritti manuali e dovendo trattare un argomento così complesso, in funzione delle gare di appalto e secondo i tempi imposti da internet, cercheremo di sintetizzare senza scadere nel banale. Nella pagina “cosa sono i consorzi” abbiamo evidenziato le caratteristiche più evidenti, riportando alcuni articoli del codice civile. L’intenzione di fondo che ha ispirato i nostri legislatori, è la condivisione delle capacità imprenditoriali dei consorziati per affrontare i vari problemi del mercato, aprendo alle piccole imprese nuove opportunità.

 

Società consortile ai fini di una gara di appalto.
Nell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 di cui sopra, è citata la società consortile. Si tratta di un consorzio con attività esterna regolamentata dall’art. 2615-ter del codice civile, iscritta nel registro imprese:

Codice civile

Art. 2615-ter. Società consortili.


– Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto gli scopi indicati nell’art. 2602.

– Un tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

 

Le forme di consorzio a disposizione.
Esistono varie forme di consorzio ma ognuna di esse rientra nel concetto di “soggetto giuridico” e in quanto tali, si costituiscono tramite uno statuto che non può essere in contrasto con le norme del codice civile. Sotto questo profilo, gli artt. 2602 e seguenti del codice sono una “linea guida”.  Nel merito delle gare di appalto indette da enti pubblici, la norma cui fare riferimento, in particolare, è l’art. 45 del D.lgs. 50/2016; questo articolo mette in rilievo le varie forme dei consorzi:

1) consorzio con attività interna.
Sono consorzi che hanno per oggetto l’organizzazione di una struttura comune fra due o più imprenditori per svolgere attività connesse a un disciplinare che preveda standard di qualità e produzione in funzione di un marchio che identifica una D.O.P. oppure, la gestione di magazzini e confezionamento.
In questi casi, ogni consorziato svolge le proprie attività in autonomia salvo rispettare gli obblighi in merito al disciplinare interno o il conferimento dei prodotti al magazzino centrale, per il controllo di qualità e confezionamento.

2) consorzio con attività esterna.
Se il consorzio, oltre alle funzioni interne di cui sopra, svolge un’attività che preveda contatti con terzi soggetti come ad esempio, attività per la gestione di una “centrale acquisti” per i consorziati, gestione di centri commerciali, servizi comuni di vendita e logistica, attività di promozione dei prodotti all’estero.
Per tutto questo, il consorzio ha potere di firma per la stipula di contratti con terzi soggetti, esterni al consorzio, e per questo motivo, siamo in presenza di un “consorzio con attività esterna”. Una delle attività tipiche per questo tipo di consorzio è organizzare nel proprio interno il servizio di “gestione gare di appalto” il quale, analizza i bandi pubblicati di proprio interesse e vi partecipa come concorrente. La norma cui fare riferimento è l’art. 2612 cod. civile.

3) fondo consortile e durata del consorzio.

– fondo consortile:
ogni consorzio, con attività interna o esterna, deve avere un fondo consortile da utilizzare per le normali attività amministrative. Il fondo consortile è costituito dai contributi dei consorziati e per tutta la durata del consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo.

– durata del consorzio:
come prevede l’art. 2604 del codice civile, la durata di un consorzio si intende essere di dieci anni, salvo diversa indicazione.

 

Iscrizione nel registro delle imprese.
L’iscrizione è prevista per i consorzi con attività esterna, art. 2612 cod. civile:

Codice civile

Art. 2612Iscrizione nel registro delle imprese.

– Se il contratto prevede l’istituzione di un  ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta  giorni  dalla  stipulazione, essere depositato per  l’iscrizione  presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo dove l’ufficio ha sede.

– L’estratto deve indicare:
1) la denominazione  e  l’oggetto  del  consorzio  e  la   sede dell’ufficio;
2) il cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del consorzio;
4) le persone a cui  vengono  attribuite  la  presidenza,  la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

– Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

 

Le obbligazioni a carico dei consorzi.
A prescindere dal tipo di consorzio, con attività interna o esterna, esistono casi particolari che devono essere valutati di volta in volta:

1) obbligazioni assunte in nome del consorzio.
Il consorzio risponde per le proprie obbligazioni assunte dall’organo direttivo in nome del consorzio stesso. In questo caso, i terzi possono agire rivalendosi sul fondo consortile.

2) obbligazioni assunte per conto di un singolo consorziato.
Se il consorzio tramite i propri organi amministrativi agisce per conto di singoli consorziati, i terzi si possono rivalere sul singolo consorziato in solido con il fondo consortile.

3) cosa prevede il codice civile.
Come sopra accennato, esiste una responsabilità a carico del consorzio per le proprie obbligazioni e per le obbligazioni assunte da quest’ultimo in nome di un consorziato. La norma cui fare riferimento è l’art. 2615 del codice civile:

Codice civile

Art. 2615Responsabilità verso i terzi.

– Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

– Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d’insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

 

Obbligazioni consortili e sicurezza dei lavoratori.

1) obbligazioni consortili.
Che abbia o non abbia attività esterna, ogni forma di consorzio prevede nel proprio statuto un fondo consortile e quali siano i limiti operativi.
Entro i limiti operativi, l’organo amministrativo del consorzio può assumere obbligazioni ma deve fare in modo che sia evidente, nei contratti stipulati con i terzi, se si tratta di obbligazione in nome del consorzio oppure, per conto di un consorziato. Se il vostro interesse è rivolto all’attività di un consorzio, dovrete valutare con molta attenzione questi particolari perché se il consorzio assume obbligazioni per conto di un consorziato e se quest’ultimo non paga il fornitore, il consorzio risponde in solido (art. 2615 cod. civile).
Prima di aderire a un consorzio, bisogna verificare se lo statuto preveda la possibilità di assumere obbligazioni in nome del singolo consorziato e in questo caso, verificare le procedure interne da applicare nel caso di insolvenza del consorziato.

2) sicurezza dei lavoratori.
Se lo statuto di un consorzio esterno prevede che i lavori acquisiti siano svolti dai consorziati secondo un criterio di specializzazioni e in modo autonomo da ogni partecipante, ossia con la struttura aziendale del consorziato, la sicurezza dei propri dipendenti ricade sulla singola impresa. Nel caso che l’oggetto del consorzio esterno preveda l’acquisizione di lavori da eseguire in modo unitario, con propri dipendenti e direttori, attrezzature e strutture in generale, si può definire tale attività come “società consortile”. In quest’ultimo esempio, la responsabilità per la sicurezza dei lavoratori cade sul consorzio. La norma cui fare riferimento è il D.lgs. 81 del 9 aprile 2008, sulla salute dei lavoratori e sicurezza dei luoghi di lavoro.

 


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

 

 

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