Le varie forme delle A.T.I.

 

Nella pagina “cosa sono le A.T.I.” è stato introdotto l’argomento sulle caratteristiche operative dell’accordo associativo che prevede una cooperazione fra diversi soggetti economici, per aumentare i requisiti tecnico-patrimoniali e partecipare alle gare di appalto per l’assegnazione di contratti pubblici. Nelle note della pagina abbiamo evidenziato le potenzialità della A.T.I. anche nel settore dei contratti privati, tramite rapporti di subappalto dichiarati al committente e da quest’ultimo approvati così come prevede l’articolo 1656 del codice civile.

 

Le forme di A.T.I. a disposizione.
Il contratto per costituire un’associazione temporanea d’impresa può essere:
a) con atto pubblico;
b) con scrittura privata;
c) in entrambi i casi, le sottoscrizioni devono essere autenticate.

Le associazioni temporanee possono avere tre forme diverse:
1) A.T.I. verticale.
I partecipanti conferiscono un mandato irrevocabile all’impresa capo gruppo. L’impresa incaricata al ruolo di capo gruppo svolge, in genere, l’attività principale indicata nell’oggetto di gara. E’ prassi che la capo gruppo della A.T.I. sia l’impresa dotata di maggiori mezzi aziendali ed esperienze rispetto a tutte le altre facenti parte dell’associazione.
In questo tipo di associazione, i partecipanti hanno diverse specializzazioni che sono, nel loro complesso, sussidiarie l’una con l’altra. In questo modo, ogni partecipante si occuperà di portare a buon fine le attività ritenute “scorporabili” dai documenti di gara.

2) A.T.I. orizzontale.
A differenza delle verticali dove gli associati operano in vari settori con diverse specializzazioni, gli associati di una A.T.I. orizzontale svolgono l’attività nello stesso settore e con una specializzazione pressoché omogenea. Lo scopo dell’associazione è di aumentare i requisiti aziendali e nel complesso, tutti insieme ognuno con le proprie strutture organizzative e patrimoniali, soddisfare le richieste dell’ente appaltante. Ad esempio concreto, alcune microimprese a conduzione familiare specializzate nella pulizia di uffici che si associano in una A.T.I. e concorrere alla pari di grandi gruppi specializzati.

3) A.T.I. mista.
E’ la più complessa da gestire, per il motivo che in via principale è organizzata come una A.T.I. verticale ma nel suo interno sono rappresentate le cosiddette sub-associazioni verticali e orizzontali. Il contratto associativo della “A.T.I. mista” è molto articolato e prevede il conferimento di un mandato irrevocabile a un rappresentante legale della società capo gruppo che nella prassi, è la società più rappresentativa che in genere appartiene alla sub-associazione verticale. Il mandatario dell’intera associazione, se appartenete alla sub-associazione verticale è coadiuvato da un responsabile della sub-associazione orizzontale o viceversa, si dovrà occupare di coordinare tutte le varie attività svolte nelle categorie scorporabili, indicate nei documenti di gara, al fine di rispettare i tempi e le modalità del contratto di appalto.

 

Le organizzazioni verticali e orizzontali.
Nelle A.T.I. la responsabilità è correlata all’oggetto dell’associazione:

a) associazione di tipo verticale.
la responsabilità è da intendersi “pro quota” per i lavori scorporati ed eseguiti di propria competenza, in solido con la società capo gruppo.

b) associazione di tipo orizzontale.
La responsabilità è illimitata e si deve intendere solidale fra tutti i componenti dell’associazione.

c) in comune per le organizzazioni verticali e orizzontali.
– Tutti gli associati mantengono intatta la propria autonomia amministrativa e fiscale.
– La durata si intende fino al termine della procedura di assegnazione e fino al termine del contratto, con il collaudo e accettazione dei lavori nel caso di assegnazione.
– le norme non prevedono l’obbligo pubblicitario dell’associazione.

d) cenni sulla situazione fiscale.
Di regola, l’associazione temporanea d’impresa non dà origine a un nuovo soggetto fiscale ed ogni associato mantiene i propri obblighi amministrativi, fiscali e oneri previdenziali. Secondo una interpretazione resa nota con il R.M. del Ministero delle Finanze n. 9/782/1983, se l’oggetto del contratto stipulato con la pubblica amministrazione prevede lo scorporo delle attività, la A.T.I. si deve considerare come una “società di fatto”. In quest’ultimo caso, trattandosi di una società di fatto, l’A.T.I. è soggetta agli obblighi contabili e fiscali che derivano dall’esecuzione del contratto di appalto mentre gli associati, sono soggetti all’imposizione applicabile alle quote del reddito di propria spettanza, così come risulta essere dalle quote di partecipazione indicate nel contratto di associazione.

 

Norma di riferimento.
Le associazioni temporanee d’impresa non sono disciplinate dal codice civile bensì dal codice dei contratti pubblici, in particolare l’art. 48 commi 1, 2:

Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici

Art. 48
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;
per  lavori  scorporabili  si  intendono i  lavori come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera  oo-ter), assumibili da uno dei mandanti;
per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici,  i  mandanti quelle indicate  come secondarie;
per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il  medesimo  tipo  di prestazione;
le stazioni appaltanti indicano nel  bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

 


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

 

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