Modelli alternativi alle A.T.I.

 

Il codice dei contratti pubblici, in vigore con il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, indica tre soggetti, definiti “operatori economici”, ammessi a concorrere nelle gare di appalto:
– le associazioni temporanee d’impresa (A.T.I.);
– i consorzi;
– le reti d’impresa.

Le norme di riferimento del codice sono gli articoli 3, 45 e 48.
In alternativa alle associazioni temporanee d’impresa, quindi, ci sono i consorzi e le reti di impresa, ognuna con delle particolari esigenze organizzative ma nel concreto, gli operatori economici possono scegliere le forme aggregative che più si adattano alle proprie finalità. Esistono anche i distretti d’impresa che rappresentano una buona forma aggregativa. Sui distretti, nella sostanza sono realtà economiche molto particolari che operano per migliorare la filiera produttiva, mantenere alta la qualità, in una visione che mira all’estero.

 

Le differenze fra i modelli alternativi.
Come sopra accennato, il codice dei contratti pubblici incoraggia l’aggregazione degli operatori economici e l’art. 45 del D.lgs. n. 50 del 18/4/2016, riconosce tre soggetti:

– le associazioni temporanee d’impresa (A.T.I.);
– i consorzi;
– le reti d’impresa.

1. – Associazione temporanea di imprese (A.T.I.):
Abbiamo evidenziato che le associazione temporanee di imprese sono una forma aggregativa finalizzata alla partecipazione di una gara di appalto per lavori, forniture o servizi compreso le attività professionali di progettazione. Nella generalità dei casi, la durata di una associazione temporanea si limita nel portare a termine un contratto pubblico e incassare il credito.

2. – Il consorzio:
Anche il consorzio è definibile come una forma aggregativa di imprese, dotato di uno statuto e con l’oggetto di svolgere determinate attività a favore dei consorziati. Si possono distinguere due tipi di consorzi:

a) consorzio orientato in attività interne.
Sono di questo tipo quando l’oggetto prevalente è il controllo di qualità di produzioni tipiche, gestione di marchi D.O.P. e aggiornamenti sui regolamenti interni per la tutela della salute dei lavoratori.
b) consorzio orientato in attività esterne.
Sono i consorzi che in aggiunta alle funzioni di cui sopra, hanno la funzione di curare i rapporti con terzi soggetti, per la promozione delle vendite, centrale acquisti per i consorziati, partecipare alle gare di appalto.

3. – Reti di impresa.
Il contratto di rete consente una flessibilità molto ampia che non si limita alla partecipazione delle gare di appalto, come ad esempio per le associazioni temporanee. I retisti possono essere soggetti che svolgono attività anche molto diverse gli uni dagli altri e l’oggetto, ad esempio, può essere finalizzato per gestire una centrale acquisti, un servizio vendite e post vendite, gestione di centri commerciali o franchising ed altro ancora. La possibilità di partecipare alle gare di appalto rappresenta una buona occasione per sviluppare l’attività comune ma non è la sola. Da questo punto di vista, le reti di impresa hanno una marcia in più rispetto alle associazioni temporanee d’impresa.

 

Adempimenti comuni.
Consorzio, rete d’impresa o associazione temporanea d’impresa (A.T.I.), tutti devono rispettare le norme del codice dei contratti pubblici in materia di requisiti e in particolare l’art. 83, comma 1 e 4.
Per le A.T.I. costituite al solo scopo di partecipare a una determinata gara di appalto, può essere un problema dimostrare un fatturato minimo per analoghe attività nel settore oggetto dell’appalto; in genere, è la capo gruppo che deve dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria:

Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici

Art. 83 Criteri di selezione e soccorso istruttorio.

1.  I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.

 

4.  Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b),le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo  nel settore  di attività oggetto dell’appalto;
b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

 


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

 

 

 

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