Operatori economici

 

Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici

TITOLO III
Procedura di affidamento

CAPO I
Modalità comuni alle procedure di affidamento

SEZIONE I – Disposizioni comuni

 Art. 45Operatori economici.

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento  dei contratti pubblici gli operatori economici  di cui  all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché  gli  operatori  economici  stabiliti  in altri Stati membri, costituiti  conformemente  alla  legislazione vigente  nei rispettivi    Gli operatori   economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese  le  associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro  nel  quale sono stabiliti, sono autorizzati a  fornire  la  prestazione  oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei  contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come  persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i  seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani,  società  commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in  modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo  non  inferiore  a cinque  anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei  di  concorrenti,  costituiti  dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,  prima  della presentazione dell’offerta,  abbiano  conferito  mandato  collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,  qualificato  mandatario, il quale esprime l’offerta  in  nome e per conto  proprio  e  dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma,  anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto  legislativo  23 luglio 1991, n. 240.

 

3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare,  nell’offerta o nella  domanda di  partecipazione  a procedure di aggiudicazione  di  appalti  di  servizi e di  lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome  e  le  qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli  partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

 


* * *

A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

 

 

* sito ideato da Fabbri-Re  – viale Espinasse, 80 –  20156 Milano *