Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari

 

Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici

TITOLO III
Procedura di affidamento

CAPO I
Modalità comuni alle procedure di affidamento

SEZIONE I
Disposizioni comuni

 Art. 48
 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;
per  lavori  scorporabili  si  intendono i  lavori come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera  oo-ter), assumibili da uno dei mandanti;
per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici,  i  mandanti quelle indicate  come secondarie;
per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il  medesimo  tipo  di prestazione;
le stazioni appaltanti indicano nel  bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all’articolo 84.

4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5. L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo;
per  i  lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti  previsti  per l’importo della categoria dei lavori che intende  assumere  e  nella misura indicata per il concorrente singolo.
I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie  scorporate  possono essere  assunti  anche da imprenditori  riuniti  in  raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

7. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale  qualora abbia partecipato alla gara medesima in  raggruppamento  o  consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a  questi  ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale  divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

7-bis. E’ consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o  atti  sopravvenuti,  ai  soggetti  di  cui all’articolo 45,  comma  2,  lettere  b)  e  c),  designare  ai  fini dell’esecuzione dei lavori  o  dei  servizi,  un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a  condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in  tale  sede  la mancanza di  un requisito di partecipazione  in capo all’impresa consorziata.

8. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed  e),  anche  se  non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori  economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di  aggiudicazione  della  gara,  gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata  come  mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto  proprio  e  dei mandanti.

9. E’ vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente  all’aggiudicazione.  Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi  modificazione alla  composizione dei  raggruppamenti  temporanei  e  dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella  risultante  dall’impegno presentato in sede di offerta.

10. L’inosservanza dei divieti di cui  al  comma  9 comporta l’annullamento  dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei  concorrenti  riuniti  in  raggruppamento  o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti  o  successivi  alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso  individualmente  nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di  trattare  per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un  unico  atto,  mandato collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  essi,   detto mandatario.

13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa  mandataria,  è ammessa, con  il consenso  delle  parti, la revoca  del   mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al  fine  di  consentire  alla stazione appaltante il pagamento diretto nei  confronti delle  altre imprese del raggruppamento.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le  imprese  aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma  2,  lettera f);
queste ultime, nel  caso in cui  abbiano tutti i  requisiti del consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi  natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente,  fino  alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

17. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso  di fallimento,  liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,  amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza  concorsuale  o  di  liquidazione  del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale,  in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla  normativa

antimafia, la stazione appaltante  può  proseguire  il  rapporto  di appalto con altro operatore economico che sia  costituito  mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti  di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la  stazione appaltante deve recedere dal contratto.

18. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso  di fallimento,  liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,  amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione  di  uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,  inabilitazione o fallimento  del medesimo ovvero in caso di perdita, in  corso  di  esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei  casi  previsti  dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi  altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

19. E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di  partecipazione alla gara.

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19  trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti  di  cui  all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

19-ter. Le previsioni di  cui ai commi 17, 18 e 19  trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

 


* * *

 

 

A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

 

 

 

 

 

* sito ideato da Fabbri-Re  – viale Espinasse, 80 –  20156 Milano *