Soglie di rilevanza e valore stimato

 

Partecipare a una gara di appalto o concessione significa confrontarsi con altri imprenditori ma nello stesso tempo, è l’occasione per valutare le proprie abilità nel soddisfare i bisogni della stazione appaltante la quale, quest’ultima, deve risolvere un problema di carattere pubblico. Molti tuoi colleghi imprenditori hanno valutato il mercato e stabilito il target ossia, il gruppo di soggetti cui vendere prodotti o servizi. Diverso e più complesso è il settore dei lavori perché bisogna valutare le dimensioni e la crescita del mercato inoltre, per essere competitivi, l’organizzazione aziendale deve tenere in considerazione gli aggiornamenti tecnico-professionali e legislativi. In ogni caso, qualunque sia il settore, non si può ignorare che ai fini dell’applicazione del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti stimano il valore dell’appalto o concessione in funzione delle soglie di rilevanza comunitaria e la norma cui fare riferimento, è l’art. 35 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

 

Che cosa sono le soglie di rilevanza.

In linee generali, si potrebbe dire che il codice dei contratti pubblici concede una buona discrezionalità alle stazioni appaltanti per gestire le gare di appalto e concessioni che rientrano in una fascia di valori non elevata. Nella sostanza, l’aspetto più evidente è applicare o non applicare i criteri ordinari previsti per l’aggiudicazione dei contratti e la pubblicazione dei bandi di gara ad esempio, per i lavori con un valore stimato inferiore a 150.000 euro non è obbligatorio il possesso dell’attestazione SOA ma la stazione appaltante può chiedere altri requisiti sostitutivi. Le classi di valori “sotto soglia di rilevanza” sono indicati nell’art. 35 del codice e nel medesimo articolo, si specifica che il calcolo degli importi compete alla stessa stazione appaltante e questi valori, che sono il risultato di una stima, sono indicati nel bando di gara.

 

Attestazione SOA.
Non è raro che la politica aziendale di alcune imprese edili artigiane sia orientata nel partecipare a tutte le gare di appalto per lavori sotto soglia, indette da stazioni appaltanti entro i territori provinciali di residenza: perché?

In genere per ragioni collegate alle proprie dimensioni che non consentono di acquisire lavori di notevole entità e poi, evitare l’attestazione SOA che in alcuni casi ha dei costi elevati. Quando l’importo dei lavori è inferiore a 150.000 euro non è obbligatorio chiedere l’attestazione SOA ma il criterio di qualificazione, in questi casi, è gestito dalla stazione appaltante e nella prassi, il concorrente deve dimostrare di aver portato a termine lavori analoghi negli ultimi anni, che il costo del personale dipendente non sia inferiore a una certa percentuale sul fatturato, possedere adeguata attrezzatura e personale tecnico qualificato, certificazione DURC che attesta la regolare posizione contributiva.
Tutti questi elementi sono discrezionali, nel senso che ogni stazione appaltante può chiedere questo o quell’altro requisito, in funzione dei lavori. Il concorrente in possesso dell’attestazione SOA può chiedere che venga acquisita agli atti l’attestazione, in sostituzione dei vari documenti di cui sopra.

 

Valore stimato del contratto.
Questo paragrafo interessa la pubblica amministrazione tuttavia, ritengo che il concorrente debba conoscere i criteri adottati. In linee generali, il calcolo del valore di un appalto o concessione si basa sull’importo totale al netto di IVA. A questo criterio generale esistono delle componenti variabili, disciplinate dai commi 4 e seguenti dell’art. 35 del codice. In ogni modo, deve essere tutelato il principio di trasparenza e se intendi partecipare a gare di appalto sotto soglia, ti suggerisco di leggere con attenzione il testo dell’art. 35 del codice.

 

Il testo integrale dell’art. 35 del codice.
Ti riporto il testo integrale del citato art. 35, per ogni tua valutazione:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
codice dei contratti pubblici

Art. 35
Soglie di rilevanza comunitaria
 e
metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.

1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.

5. Se un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell’appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall’unita’ operativa distinta.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

7. Il valore stimato dell’appalto è quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni del presente codice.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell’applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.

12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l’intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

 


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

 

 

 

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