Cosa sono i gruppi cooperativi paritetici

 

Il codice civile traccia una netta distinzione fra società cooperativa e “gruppo cooperativo paritetico”. Per quanto riguarda il codice dei contratti pubblici, nelle definizioni di “operatore economico” il gruppo cooperativo paritetico non è indicato in modo esplicito. Sono riconosciuti operatori economici che possono concorrere nelle gare di appalto: la cooperativa, il consorzio di cooperative, la rete d’impresa e le associazioni temporanee d’impresa. Pur essendo una forma aggregativa, la funzione di un “gruppo cooperativo paritetico” si limita nel promuovere le attività degli aderenti attraverso un progetto comune e sotto la direzione e il coordinamento di una o più società cooperative “capo gruppo”, attività ben diversa rispetto al consorzio.

 

Un breve richiamo al codice civile.
In tema di “gruppo cooperativo paritetico”, la norma cui fare riferimento è l’articolo 2545-septies del codice civile:

codice civile
Art. 2545-septies. Gruppo cooperativo paritetico.

– Il contratto con cui più cooperative  appartenenti  anche  a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

1) la durata;

2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;

3) l’eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;

4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;

5) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune.

– La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri  di  alcun  tipo  qualora,  per  effetto dell’adesione  al  gruppo,  le  condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

– Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute  a  depositare in forma  scritta l’accordo di partecipazione presso l’albo delle società cooperative.

 

Aspetti principali del contratto.
Il contratto costitutivo di un gruppo cooperativo paritetico si perfeziona tramite atto pubblico e dall’analisi dell’articolo 2545-septies di cui sopra, possiamo evidenziare gli elementi principali:

– la durata;

– l’impresa capo gruppo e poteri ad essa attribuiti;

– le norme che regolano adesioni, recessi, esclusioni;

– ripartizioni dei benefici per effetto dell’adesione al gruppo cooperativo.

 

Direzione del gruppo cooperativo paritetico.
L’atto costitutivo indica la denominazione del capo gruppo al quale si affiderà il coordinamento delle attività. Nel medesimo atto si specifica a chi sarà affidata la direzione e relativo incarico per le verifiche e interventi al fine di perseguire l’oggetto preposto dagli aderenti al gruppo. Sovente, al capo gruppo è affidato il coordinamento e direzione in modo congiunto ma l’art. 2545-septies, comma 1 punto 2, indica la possibilità che vi sia più di una cooperativa incaricata.

 

Responsabilità.
L’attività di coordinamento e direzione comporta alcune responsabilità che possono essere oggetto di una richiesta risarcitoria, a condizione che:

– sia stato violato il principio di una gestione utilitaristica nei confronti del gruppo ossia, che vi sia stata un’attività che abbia procurato vantaggi solo per la capo gruppo o le società incaricate per la direzione; in questo caso deve sussistere un danno in merito alla redditività, quindi, al valore della quota di partecipazione, diminuita per effetto di una gestione in mala fede.

Di fatto, non è semplice dimostrare l’esistenza di un danno ma se l’atto costitutivo è ben articolato, si possono prevedere sanzioni che prevedano l’esclusione, anche nel caso che pur non esistendo un danno evidente, sia provata l’attività scorretta delle società capo gruppo, preposte alla direzione e coordinamento del gruppo cooperativo. Una corrente di pensiero sul tema delle responsabilità, indica una correlazione con le norme del codice civile, art. 2497 e seguenti, del Libro quinto (del lavoro), Titolo V (Delle società), Capo IX (Direzione e coordinamento di società):

codice civile
Art. 2497 – Responsabilità.

– Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società,  agiscono  nell’interesse  imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta  gestione societaria  e   imprenditoriale   delle   società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di  queste  per  il pregiudizio  arrecato  alla   redditività   ed   al   valore   della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori  sociali per  la  lesione  cagionata  all’integrità  del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo  dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di  operazioni a ciò dirette.

– Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

– Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

– Nel caso  di fallimento,  liquidazione  coatta amministrativa e amministrazione  straordinaria  di  società  soggetta  ad  altrui direzione e coordinamento, l’azione spettante ai creditori di  questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal  commissario straordinario.

 

Carattere temporaneo del gruppo cooperativo.
Nella generalità dei casi il gruppo cooperativo paritetico ha scopi temporanei, legati al raggiungimento di un obiettivo. Il codice civile, art. 2545-septies di cui sopra, non indica una durata, per il motivo che lascia al gruppo cooperativo la possibilità di valutare i tempi necessari in funzione dell’oggetto.

In sostanza, si tratta di una aggregazione estemporanea la cui durata dipende dalla volontà dei partecipanti i quali, pur aderendo al gruppo cooperativo mantengono la propria autonomia.

 

Deposito dell’atto costitutivo.
Le società che fanno parte del gruppo devono depositare una copia dell’atto costitutivo al Ministero dello sviluppo economico, albo delle cooperative, per le annotazioni del caso: art. 2545-septies, comma 3, del codice civile.

 

Adempimenti amministrativi.
Le norme del codice civile non prevedono l’iscrizione nel registro imprese del gruppo cooperativo paritetico. Non è prevista l’apertura di una partita I.V.A. e non è un soggetto d’imposta.

 


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

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