Se lo scopo è partecipare alle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti con la pubblica amministrazione, in alternativa ai consorzi vi sono:
– le reti d’impresa;
– le associazioni temporanee d’impresa (A.T.I.).
I diversi modelli alternativi ai consorzi.
Il consorzio, in forma interna o esterna, prevede molte possibili attività.
In tema di appalti con la pubblica amministrazione, l’art. 45 del D.lgs. 50/2016 indica i soggetti che, in possesso dei requisiti, possono concorrere. Questi soggetti sono definiti “operatori economici” e fra questi vi sono:
– il consorzio;
– le reti di impresa;
– le associazioni temporanee di impresa (A.T.I.).
1. – Il consorzio.
ci sono due forme di consorzi, con attività interna e con attività esterna.
Il consorzio con attività esterna prevede la possibilità di stipulare accordi contrattuali con terzi soggetti, che non fanno parte del raggruppamento:
è il consorzio con attività esterna che partecipa alle gare di appalto.
Sotto questo profilo, si può affermare che i consorziati beneficiano dei servizi resi dal consorzio il quale, svolge un’attività strumentale con l’ausilio di mezzi in comune alimentati dal fondo consortile. Il fondo consortile è formato dalle quote versate da ciascun consorziato.
2. – Reti di impresa.
Il contratto di rete è molto flessibile e vi possono far parte imprenditori che svolgono attività molto diverse le une dalle altre. Anche in questo caso esiste l’obbligo di stilare uno statuto che preveda un oggetto, regole e criteri per valutare i risultati, organi e poteri amministrativi, nuovi ingressi e recessi.
In genere, il contratto di rete ha l’obiettivo di costituire un gruppo di imprese che si aggregano per mantenere alti i livelli di produzione e qualità, in funzione delle esportazioni e poter affrontare al meglio i problemi del mercato. Spesse volte, la partecipazione a gare di appalto non è lo scopo principale e solo per iniziativa di alcuni imprenditori retisti si tenta la via dei contratti con la pubblica amministrazione, seguendo il detto che “tutto fa brodo”.
3. – Associazione temporanea di imprese (A.T.I.).
L’associazione temporanea di imprese è una forma aggregativa che nasce per partecipare anche a una sola gara di appalto e nel caso di aggiudicazione, portare a buon fine gli accordi contrattuali. Sovente, superata la fase di “rodaggio” fra i vari associati si rimane insieme, per altre gare di appalto, ma non è raro che ultimato l’obiettivo l’associazione si scioglie.
Si tratta, quindi, di un modello molto flessibile che si adatta a imprenditori che non intendono impegnarsi in forme aggregative a lunga scadenza, come nell’esempio dei consorzi e delle reti d’impresa.
La cooperativa e il gruppo cooperativo paritetico.
Oltre ai consorzi, reti d’impresa e associazioni temporanee d’impresa, esistono altri modelli associativi che sono la “cooperativa” e il “gruppo cooperativo paritetico”. Il tema delle cooperative è di notevole complessità e per questo motivo, abbiamo preferito predisporre una scheda informativa, a sé stante e senza correlazioni con altri modelli associativi. A nostro giudizio, sul tema delle cooperative è utile richiamare gli artt. 2511 e 2545-septies del codice civile:
Codice civile
Art. 2511 – Società cooperative.
– Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
Art. 2545-septies – Gruppo cooperativo paritetico.
– Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
3) l’eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
5) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune.
– La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell’adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
– Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l’accordo di partecipazione presso l’albo delle società cooperative.
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A cura della redazione.
Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:
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