Sistema unico di qualificazione esecutori di lavori

 

Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici

SEZIONE II
Selezione delle offerte

Art. 84
Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall’articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori  pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il  possesso  dei requisiti  di  qualificazione  di  cui  all’articolo   83,   mediante attestazione da parte degli appositi  organismi  di  diritto  privato autorizzati dall’ANAC.

2. L’ANAC, con il decreto di cui all’articolo 83, comma 2, individua, altresì, livelli standard di qualità dei controlli  che le società organismi di attestazione (SOA)  devono  effettuare,  con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale.
L’attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di  qualità  comporta  l’esercizio  di  poteri  di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dell’ANAC.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l’ANAC effettua  una  ricognizione  straordinaria  circa  il possesso dei requisiti  di  esercizio  dell’attività  da  parte  dei soggetti attualmente operanti  in  materia  di  attestazione,  e  le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all’esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall’autorizzazione  nei  casi di mancanza del possesso dei requisito o di  esercizio  ritenuto  non virtuoso. L’ANAC relaziona sugli esiti di  detta ricognizione straordinaria al  Governo  e alle  Camere,  allo  scopo  di  fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza,  anche in  termini  di  quantità  degli organismi  esistenti ovvero  di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.

4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;

b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all’articolo 83;
il  periodo  di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della  qualificazione;
tra i  requisiti  tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici  da  parte delle stazioni appaltanti.
Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;

c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI  EN  ISO  9000  e  alla  vigente normativa nazionale, rilasciate  da  soggetti  accreditati  ai  sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e  della  serie  UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall’ANAC ai sensi dell’articolo 83, comma 10.

 

4-bis. Gli organismi di cui al comma 1  segnalano  immediatamente all’ANAC i casi  in  cui  gli  operatori  economici,  ai  fini  della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L’ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell’operatore economico, tenendo  conto della gravità  del  fatto  e  della  sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell’articolo  80, comma 5, lettera g),  per  un  periodo massimo  di  due  anni.  Alla scadenza stabilita dall’ANAC, l’iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata.

5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori.

6. L’ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni,  anche  senza  preavviso,  o  richiede  qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante.  Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di effettuare controlli,   almeno a campione, secondo modalità predeterminate,  sulla  sussistenza  dei requisiti oggetto dell’attestazione,  segnalando  immediatamente  le eventuali irregolarità  riscontrate  all’ANAC, che   dispone   la sospensione cautelare dell’efficacia dell’attestazione dei  requisiti entro   dieci giorni dalla   ricezione   dell’istanza medesima.
Sull’istanza di  verifica  l’ANAC  provvede  entro  sessanta  giorni, secondo modalità stabilite nelle linee guida. I controlli effettuati dalle stazioni  appaltanti costituiscono elemento positivo  di valutazione ai fini  dell’attribuzione  della  premialità  di  cui all’articolo 38.

 

7. Per gli appalti di lavori di importo pari o  superiore  ai  20 milioni di euro,  oltre  alla  presentazione  dell’attestazione  dei requisiti di qualificazione  di  cui  all’articolo  83,  la  stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:
a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione  ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni  tecniche proprie dell’organismo di certificazione,  da cui  emerga  in  modo inequivoco  la  esposizione finanziaria   dell’impresa  concorrente all’epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione  appaltante può  richiedere  una  cifra d’affari in lavori pari a due volte l’importo a base di gara, che l’impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci  anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;

b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata  come  prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati  dalle  rispettive stazioni  appaltanti,  tramite  presentazione del certificato  di esecuzione lavori;
tale requisito si applica  solo  agli  appalti  di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

 

8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e le modalità di sospensione o di annullamento  delle  attestazioni, nonché di  decadenza  delle autorizzazioni degli organismi  di attestazione. Le linee guida disciplinano, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell’attività di qualificazione, in rapporto all’importo complessivo ed al numero delle  categorie generali o specializzate  cui si  richiede  di  essere  qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in  caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e  medie imprese.

9. Al fine di  garantire  l’effettività  e  la  trasparenza  dei controlli sull’attività di attestazione posta in essere  dalle  SOA, l’ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il  criterio  e il numero di controlli a campione  da  effettuare  annualmente  sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.

10. La violazione delle disposizioni delle linee guida è punita con le sanzione previste  dall’articolo 213, comma 13.  Per le violazioni di cui al periodo precedente, non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L’importo della sanzione è determinato dall’ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689,  con  particolare  riferimento  ai criteri  di proporzionalità  e  adeguatezza  alla  gravità   della fattispecie.  Nei casi  più  gravi,  in  aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la  sanzione  accessoria  della sospensione dell’attività di impresa per un periodo da un mese a due anni,  ovvero  della  decadenza  dell’autorizzazione.  La decadenza dell’autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato  la  sanzione   accessoria   della sospensione dell’attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. La qualificazione della SOA ha durata di  cinque  anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei  requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida.

12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del  presente codice, con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, su proposta dell’ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni  appaltanti  ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell’articolo 38, per migliorare l’effettività delle verifiche e conseguentemente la  qualità  e  la moralità delle prestazioni degli operatori economici,  se  del  caso attraverso   un   graduale superamento del  sistema  unico   di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

12-bis. I soggetti che alla data di entrata in  vigore  del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima  data di una esperienza  almeno  quinquennale,  fatto  salvo quanto disposto all’articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare  a svolgere tali funzioni.

 


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

 

 

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