Operatori economici nelle gare di appalto

 

La norma cui fare riferimento è il codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, articolo 45.


Se la tua intenzione è partecipare alle gare di appalto e concessioni, prima di tutto devi valutare se rientri nella categoria degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ad esempio, la persona che lavora alle dipendenze di terzi datori di lavoro con la qualifica di barista, non può partecipare a una gara per la gestione in concessione di un bar se non è iscritto al registro ditte della camera di commercio e questo particolare è decisivo, nonostante il possesso di competenze dimostrabili.

 

Chi può partecipare a una gara di appalto e concessione.
Il codice dei contratti pubblici fornisce un dettagliato elenco dei soggetti che possono partecipare a una gara di appalto e concessioni. In linea di massima, si può affermare che tutti i soggetti iscritti nel registro imprese della camera di commercio sono ammessi come concorrenti nelle gare di appalto e concessioni. La stazione appaltante, tuttavia, elenca di volta in volta i soggetti ammessi specificando i requisiti, quindi, ad esempio, un autotrasportatore iscritto nel registro imprese è un operatore economico riconosciuto ma non ha i requisiti professionali per gestire un ristorante oppure un bar. Questo significa che bisogna valutare anche i requisiti specificati nel bando. Il codice dei contratti pubblici definisce “operatore economico” gli iscritti alla camera di commercio:

ditte individuali, artigiani, società di persone o capitale, cooperative, consorzi, i raggruppamenti temporanei d’imprese (A.T.I.) e le reti d’impresa.

 

Restrizioni a carico delle persone giuridiche.
Le persone giuridiche sono le società di capitale e per effetto dell’anonimato, anche se in forma relativa, nell’interno della società si può annidare una persona con gravi precedenti penali. In altri casi, nella società vi può essere la presenza di persone che, negli ultimi tre anni, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali. In quest’ultimo esempio, l’ex dipendente pubblico, per gli effetti del decreto legislativo 165/2001 (art. 53, comma 16-ter), non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i “soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

Per questi motivi, ma non solo questi in esempio, la stazione appaltante può indicare nei documenti di gara l’obbligo, per le società giuridiche, di elencare  il nome e le qualifiche professionali delle varie persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa al contratto in oggetto alla gara ma in ogni caso, tieni presente che i controlli si attuano anche senza un particolare avviso.

 

Il testo integrale dell’art. 45 del codice.
Ti riporto il testo integrale del citato art. 45, per ogni tua valutazione:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
codice dei contratti pubblici

Art. 45
Operatori economici.

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti  conformemente  alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici  anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o   persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i  seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,  qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e  dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

 

3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

 


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A cura della redazione.

Pubblicato il: 10 luglio 2021
Ultimo aggiornamento:

 

 

 

 

 

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